Richiesta di accesso civico generalizzato

Richiesta di accesso generalizzato

L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

 

Come esercitare il diritto 

L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso. Non sono pertanto ammesse richieste di accesso generalizzato generiche.

Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon andamento della Società, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse allo svolgimento dell’attività societaria.

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio che coordina le attività inerenti l’accesso civico generalizzato.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso, entro il limite previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla presentazione dell’istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e nei limiti previsti dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 del regolamento della società.

La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo in formato PDF e scaricabile dal seguente link:

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Diniego o mancata risposta 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvede a esaminare la richiesta e decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni.

La richiesta di riesame può essere presentata utilizzando l’apposito modulo:

 

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che deve essere compilato e inoltrato secondo le indicazioni in esso contenute. Avverso le decisioni della Società, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda al Regolamento di Aesculapio s.r.l. che disciplina l’accesso civico, liberamente scaricabile al seguente link nonché alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.

 

Privacy

Aesculapio s.r.l., in esecuzione al provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avvisa i fruitori del sito istituzionale di Aesculapio che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

 

 

 

 

 

 

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